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I migranti potranno essere e non essere in Italia allo stesso tempo

Le nuove regole europee sull’immigrazione permettono di considerare alcuni richiedenti asilo come se non fossero entrati nel nostro Paese, anche quando vi si trovano già
ANSA
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Si può essere in Italia senza essere entrati in Italia? Secondo il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, sì. Il nuovo patto europeo, composto di una serie di regolamenti sul fenomeno migratorio, è entrato in vigore il 12 giugno 2026 e sostituisce il cosiddetto “sistema di Dublino”, che per oltre trent’anni ha disciplinato questa materia.

Oltre a introdurre una serie di norme riguardanti la responsabilità sull’accoglienza dei migranti, il patto contiene una disposizione piuttosto controversa. Stando alle nuove regole, infatti una persona può trovarsi fisicamente nel nostro Paese, essere sottoposta alle decisioni delle autorità italiane e, nello stesso tempo, essere considerata giuridicamente come se non avesse mai attraversato la frontiera. È la cosiddetta «finzione di non ingresso», uno dei meccanismi centrali delle nuove regole europee sull’immigrazione. In queste settimane, un giudice italiano ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificare se le norme che permettono di applicare questo meccanismo siano compatibili con la nostra Costituzione. 

Il caso concreto

La questione è stata sollevata il 13 ottobre con un’ordinanza del Tribunale di Palermo, partendo dalla vicenda di un uomo egiziano arrivato a Lampedusa, in Sicilia. 

Dopo essere sbarcato a Lampedusa, l’uomo ha chiesto protezione internazionale. Le autorità hanno deciso di esaminare la sua domanda attraverso una specifica procedura, prevista dal nuovo Patto europeo e applicata alle frontiere, che consente di valutare più rapidamente alcune richieste di asilo. La procedura presenta però una particolarità: la persona che vi è sottoposta non è considerata giuridicamente entrata in Italia, nonostante si trovi già nel nostro Paese.

Il prefetto di Agrigento gli ha quindi imposto di risiedere nel centro di accoglienza Villa Sikania, in provincia di Agrigento, per un periodo massimo di dodici settimane dalla registrazione della domanda di asilo. 

Assistito dalla propria avvocata, il richiedente ha contestato il provvedimento, sostenendo, tra l’altro, di non essere stato adeguatamente informato dei propri diritti e delle possibilità di ricorso. Ha inoltre contestato la scelta della procedura di frontiera, anche per la mancata considerazione delle sue condizioni di vulnerabilità. Durante l’udienza sono emerse anche difficoltà linguistiche, in quanto l’uomo non riusciva a comprendere l’arabo standard parlato dall’interprete, ma solo il dialetto egiziano. Il giudice ha quindi sospeso temporaneamente il provvedimento perché informare una persona dei propri obblighi «non costituisce un adempimento meramente formale, ma rappresenta una garanzia essenziale».

Ma il giudice ha sollevato anche un problema più generale: è costituzionalmente legittimo obbligare una persona che si trova già in Italia a soggiornare in un luogo determinato, trattandola come se non fosse ancora entrata nel Paese? Per questo si è rivolto alla Corte Costituzionale.

Il nuovo regolamento europeo sulle procedure di asilo, nell’ambito del Patto europeo su migrazione e asilo, applicabile dal giugno 2026, prevede che alcune domande di protezione internazionale siano esaminate attraverso procedure di frontiera. Durante queste procedure, le persone interessate devono soggiornare in luoghi stabiliti dalle autorità, anche all’interno dello Stato membro. Ma, come osserva il giudice di Palermo, pur trovandosi fisicamente sul territorio italiano, sono considerate come non entrate ai fini dell’autorizzazione all’ingresso. 

Le procedure di frontiera possono svolgersi anche in luoghi distanti dal confine, come Milano, Bologna, Padova e Verona, tutte città citate espressamente nell’ordinanza. La frontiera, scrive il giudice, cessa così «di essere un dato geografico e diventa una condizione giuridica».

Un possibile problema con la Costituzione

Il giudice di Palermo ritiene che questo sistema possa entrare in contrasto con tre principi della Costituzione.

Il primo riguarda il diritto di asilo, riconosciuto dall’articolo 10. La Costituzione garantisce allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche il diritto di asilo «nel territorio della Repubblica», alle condizioni stabilite dalla legge. Secondo il giudice, il diritto di asilo comprende anche la possibilità di accedere effettivamente al territorio italiano mentre viene esaminata la richiesta di protezione. Il legislatore può stabilire regole e limitazioni, ma non può svuotare questo diritto del suo significato. Nell’ordinanza il giudice descrive la condizione del cittadino egiziano come una «permanente sospensione giuridica»: si trova in Italia, ma giuridicamente è trattato come se non vi fosse mai entrato.

Il secondo problema riguarda i diritti inviolabili della persona, garantiti dall’articolo 2 della Costituzione. Secondo il giudice, nel caso esaminato, la finzione di non ingresso e l’obbligo di soggiornare nel luogo previsto fanno sì che il richiedente asilo resti sostanzialmente privato, per tutta la durata della procedura di frontiera, «di ogni diritto civile e sociale, di ogni possibilità concreta di fare e realizzare qualsiasi cosa che non sia soltanto attendere, in un non luogo, il trascorrere del tempo». 

Infine, un altro problema riguarderebbe una possibile violazione del principio di uguaglianza, sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Il giudice mette a confronto due persone che si trovano fisicamente in Italia e hanno entrambe chiesto protezione internazionale. La prima è sottoposta alla procedura ordinaria, mentre la seconda a quella di frontiera. Quest’ultima, a differenza della prima, viene considerata come se non fosse entrata in Italia ed è obbligata a rimanere nel luogo stabilito dalle autorità. Secondo il giudice, dunque, due individui che chiedono la stessa protezione possono essere trattati in modo molto diverso soltanto perché le loro domande vengono esaminate con procedure differenti. Una disparità che il giudice di Palermo ritiene irragionevole.

Che cosa può decidere la Corte 

La finzione di non ingresso è prevista dal regolamento europeo sulle procedure di asilo. La direttiva europea sull’accoglienza consente agli Stati, quando necessario, di obbligare i richiedenti asilo a risiedere in un luogo specifico. A detta del giudice, il legislatore italiano ha attuato la direttiva limitando fortemente la libertà di movimento dei richiedenti asilo sottoposti alla procedura di frontiera. Così ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni italiane che disciplinano (articoli 5-ter, 5-quater e 5-quinquies) queste limitazioni. La Corte dovrà anzitutto stabilire se può esaminare la questione e, in caso affermativo, se quelle norme siano compatibili con la Costituzione.

Qui si aprono varie strade. La Corte Costituzionale potrebbe respingere i dubbi del giudice, ritenendo le norme legittime, eventualmente dandone un’interpretazione che consenta di rispettare i diritti dei richiedenti asilo. Oppure, potrebbe dichiarare incostituzionali le disposizioni italiane contestate, che non sarebbero più applicabili. In questo caso, resterebbe da chiarire come conciliare la dichiarazione di incostituzionalità con gli obblighi europei.

Il problema si complica, però, quando la violazione della Costituzione deriva da un obbligo imposto dal diritto europeo. In generale, il diritto dell’Unione prevale sulle norme nazionali incompatibili, in base al principio del primato del diritto europeo, ma a una condizione: devono essere rispettati i principi supremi della Costituzione italiana e i diritti inviolabili della persona. Sono i cosiddetti «controlimiti», che – in casi eccezionali – possono impedire l’applicazione in Italia di una norma europea incompatibile con questi principi e diritti, senza che la norma sia cancellata dall’ordinamento dell’Unione.

Qualora emergesse questo rischio di incompatibilità, la Corte Costituzionale potrebbe chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea se sia possibile interpretare le regole del Patto in modo da rispettare tali principi e diritti. Se ciò non fosse possibile, la Corte Costituzionale potrebbe valutare l’applicazione dei «controlimiti».

La Corte Costituzionale potrebbe rivolgersi alla Corte di giustizia anche in un altro caso, chiedendo ai giudici europei di chiarire se le regole sulla finzione di non ingresso rispettino i diritti fondamentali tutelati dallo stesso ordinamento europeo attraverso la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che riconosce, tra gli altri, il diritto di asilo. Se la Corte di giustizia stabilisse che quelle regole sono incompatibili con le garanzie previste dal diritto europeo, potrebbe dichiarare invalide le relative disposizioni del Patto Ue. Ciò produrrebbe conseguenze per tutti gli Stati membri, non soltanto per l’Italia.

La questione fondamentale

Va precisato che il giudice di Palermo ha sollevato soltanto una questione di legittimità costituzionale. Spetterà alla Corte Costituzionale valutare se coinvolgere anche la Corte di giustizia dell’Unione europea.

È ancora presto per sapere quale strada sarà percorsa. Ma il punto è questo: una decisione della Corte Costituzionale favorevole alla tesi del giudice potrebbe obbligare a rivedere una parte importante del modo in cui l’Italia applica le nuove regole europee sull’asilo. Un eventuale intervento della Corte di giustizia potrebbe arrivare a mettere in discussione alcune disposizioni dello stesso Patto. Al centro resta una questione fondamentale: fino a che punto si può trattare una persona già presente sul territorio italiano come se fosse ancora fuori, limitandone i diritti?

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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