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Perché Youssef Siher è stato liberato, al di là delle accuse di Meloni

La presidente del Consiglio ha lasciato intendere che la decisione del tribunale sia stata arbitraria, ma i documenti ufficiali raccontano una realtà più complessa 
Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri
Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri
«Lo dirò senza mezzi termini, considero vergognosa la decisione del GIP (giudice per le indagini preliminari, ndr) di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher». Il 28 ottobre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui social per criticare la scarcerazione del ricercatore trentenne, fermato quattro giorni prima nell’ambito delle indagini sul «Movimento 17 ottobre», un gruppo nato su Telegram all’indomani delle violenze che hanno accompagnato le manifestazioni di protesta a Milano. Le dichiarazioni sono arrivate poche ore dopo che la giudice per le indagini preliminari (GIP) Tiziana Landoni aveva disposto la liberazione di Siher, respingendo sia la richiesta di convalida del fermo sia quella di applicazione della custodia cautelare in carcere. 
Nel video, Meloni ha accusato il Tribunale di Milano di aver inflitto una «mortificazione insopportabile» del lavoro delle forze dell’ordine, degli investigatori e del Ministero dell’Interno, arrivando a chiedersi come uno Stato possa proteggere i cittadini «di fronte a queste decisioni di certa magistratura». La presidente del Consiglio ha poi descritto Siher come il gestore della pagina Telegram che «incitava l’organizzazione di quelle manifestazioni» sfociate nelle devastazioni di diversi esercizi commerciali milanesi.

La presidente del Consiglio ha quindi definito «vergognosa» la decisione della GIP di Milano, accusando la magistratura di vanificare il lavoro delle forze dell’ordine e lasciando intendere che in questo modo Siher possa rimanere impunito per gli eventuali reati commessi. 

Ma le cose stanno veramente così? In breve, no: Pagella Politica ha potuto vedere le 37 pagine dell’ordinanza con cui Siher è stato scarcerato e, al di là delle legittime opinioni politiche, il documento mostra che le accuse formulate dalla Procura di Milano a carico dell’attivista hanno perso consistenza a confronto con le prove effettivamente raccolte. In particolare, abbiamo messo a confronto l’ordinanza con il decreto di fermo emesso dalla procura il 24 ottobre per comprendere quali fossero le accuse rivolte a Siher e perché la giudice abbia deciso di non accoglierle.

La prima incongruenza sulle date

L’ordinanza di scarcerazione ricostruisce nel dettaglio le attività del ricercatore, i contenuti pubblicati sui social e le ragioni per cui gli elementi raccolti dalla procura non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la sua detenzione.

Ma iniziamo da un dettaglio del video pubblicato sui social da Meloni, che è stato poi fatto notare alla stessa presidente del Consiglio durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri del 28 ottobre dal giornalista di Repubblica Giuseppe Colombo. Nel video la presidente del Consiglio attribuisce a Siher la gestione di una pagina Telegram che avrebbe incitato all’organizzazione delle manifestazioni poi sfociate nelle devastazioni di Milano, facendo dunque intendere che il gruppo avesse avuto un ruolo nella mobilitazione da cui sono scaturiti gli scontri del 17 e 18 ottobre. Come emerge dai documenti, però, la cronologia ricostruita dagli investigatori racconta una storia diversa. Il gruppo Telegram «Movimento 17 ottobre» è nato alle 19:58 del 18 ottobre, quando i gravi disordini che avevano interessato Milano erano già avvenuti ed erano già al vaglio degli inquirenti e anche il profilo Instagram del Movimento è stato creato dopo i primi episodi di violenza. 

La stessa procura ha collocato la nascita di questi canali social nel periodo successivo alle devastazioni. Alla domanda su questa incongruenza temporale, durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, Meloni ha risposto in maniera piuttosto critica al giornalista, sostenendo che quest’ultimo stesse cercando di difendere Siher. Meloni ha comunque ammesso di essersi sbagliata nel suo video.

In ogni caso, l’attività contestata a Siher dalla procura riguardava soprattutto l’organizzazione di nuove proteste, che avrebbero dovuto svolgersi ogni sabato, a partire dal 24 ottobre, in diverse città italiane. Il ricercatore aveva effettivamente promosso queste manifestazioni attraverso Telegram e Instagram, raccogliendo nel giro di pochi giorni migliaia di adesioni e fornendo indicazioni ai partecipanti.

Le accuse della procura e il timore di nuove violenze

Gli investigatori erano arrivati a Siher attraverso il monitoraggio dei canali social comparsi dopo gli scontri milanesi. Secondo la ricostruzione della polizia, il ricercatore amministrava il gruppo Telegram «Movimento 17 ottobre» insieme alla moglie e gestiva anche l’omonimo profilo Instagram, utilizzando queste piattaforme per promuovere una mobilitazione permanente contro il governo.

La procura aveva individuato diversi elementi ritenuti preoccupanti. In alcuni messaggi, Siher utilizzava un linguaggio particolarmente duro contro le istituzioni, arrivando a dichiarare «guerra a questo presente infame». Sul gruppo Telegram circolavano inoltre commenti di utenti che auspicavano attacchi contro banche ed edifici pubblici, mentre tra i materiali pubblicati da Siher vi era una guida, ispirata alla rivoluzione egiziana del 2011, contenente indicazioni su come affrontare le manifestazioni e gli eventuali scontri con le forze dell’ordine.

A insospettire gli investigatori era stata anche la decisione di modificare all’ultimo momento i luoghi delle proteste previste per il 24 ottobre. In un comunicato diffuso il giorno precedente, gli amministratori del gruppo avevano annunciato che le piazze inizialmente individuate sarebbero state abbandonate e che i nuovi punti di ritrovo sarebbero stati comunicati soltanto mezz’ora prima dell’inizio delle manifestazioni. L’obiettivo dichiarato era evitare che la polizia potesse predisporre in anticipo cordoni e dispositivi di contenimento.

Dall’analisi del computer sequestrato a Siher erano inoltre emersi due messaggi già programmati per l’invio, contenenti le indicazioni relative ai concentramenti dei manifestanti nelle diverse città. La procura riteneva che quelle istruzioni fossero parte di un piano destinato a provocare nuovi episodi di violenza, sul modello di quanto accaduto a Milano nei giorni precedenti.

Sulla base di questi elementi, i pubblici ministeri avevano contestato a Siher l’istigazione a delinquere, aggravata dalla finalità di terrorismo e dall’utilizzo di strumenti informatici, oltre alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, un nuovo reato introdotto dal governo Meloni con il decreto-legge approvato lo scorso 20 ottobre.

Il quadro delineato dalla procura era dunque quello di una mobilitazione che, dietro l’apparenza della protesta politica, avrebbe potuto trasformarsi in un’occasione per nuove devastazioni. Ma è proprio questa interpretazione che la giudice Landoni ha sottoposto a verifica, arrivando a conclusioni del tutto differenti.

Perché è intervenuta la giudice

L’intervento della giudice per le indagini preliminari è una conseguenza della procedura prevista dalla legge. Il fermo della procura, infatti, è una misura che consente al pubblico ministero, in presenza di determinati presupposti, di privare temporaneamente della libertà una persona sospettata di aver commesso gravi reati, senza attendere un provvedimento del giudice. Proprio perché si tratta di una decisione adottata senza una preventiva autorizzazione giudiziaria, la legge prevede che il pubblico ministero debba chiederne la convalida al GIP entro 48 ore. Il giudice deve quindi fissare un’udienza, alla quale partecipa necessariamente il difensore, per verificare se il fermo sia giustificato o meno. In altre parole, è la legge italiana che prevede che il GIP possa approvare o meno il fermo di una persona indagata. 

Nel caso di Siher, la procura aveva chiesto anche l’applicazione della custodia cautelare in carcere. La giudice Tiziana Landoni si è trovata quindi a dover decidere su due questioni distinte: se vi fossero le condizioni per fermare il ricercatore, a partire dall’esistenza di un concreto pericolo di fuga, e se gli elementi raccolti dagli investigatori fossero sufficienti a giustificarne la permanenza in carcere durante le indagini.

Perché il fermo non è stato convalidato

Prima ancora di affrontare le accuse, l’ordinanza si sofferma sulle ragioni per cui Siher era stato privato della libertà. La Procura aveva disposto il fermo ai sensi dell’articolo 384 del codice di procedura penale, che consente al pubblico ministero di intervenire nei confronti di una persona gravemente indiziata di determinati delitti quando vi siano specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga. Si tratta di un aspetto cruciale, perché la gravità delle accuse, da sola, non basta a giustificare il fermo: la legge richiede anche che vi siano ragioni concrete per temere che l’indagato possa sottrarsi alla giustizia.

Secondo la procura, questo rischio sarebbe emerso da alcuni comportamenti di Siher. Il ricercatore non era stato trovato nella propria abitazione quando la polizia aveva tentato di rintracciarlo e si era successivamente scoperto che si trovava in un appartamento di Milano. Gli investigatori avevano inoltre evidenziato la sua rete di relazioni politiche e associative, ritenendo che potesse agevolarne un eventuale allontanamento.

La giudice ha però ricostruito diversamente questi episodi. Siher si era recato nell’appartamento milanese insieme alla moglie e alla figlia, mentre i familiari avevano fornito alla polizia informazioni che avevano permesso di individuare rapidamente il luogo in cui si trovava. Nulla, secondo il GIP di Milano, indicava che il ricercatore fosse a conoscenza delle indagini a suo carico o che avesse scelto quell’abitazione per nascondersi.

Nemmeno il rifiuto di comunicare agli investigatori le credenziali di accesso al proprio telefono è stato considerato un indizio della volontà di fuggire. Quanto ai rapporti con movimenti politici, associazioni e organizzazioni sindacali, l’ordinanza ha osservato che si tratta di attività di per sé lecite, dalle quali non si può automaticamente desumere un rischio di fuga. La giudice ha poi tenuto conto anche della situazione personale di Siher, che è nato in Italia, dove vive stabilmente insieme alla famiglia e svolge la propria attività lavorativa. Non erano stati documentati abituali spostamenti all’estero o altri preparativi compatibili con un imminente allontanamento.

La conclusione è stata quindi che mancassero gli elementi concreti necessari per giustificare il fermo. Ma la decisione di Landoni non si è fermata qui.

Istigazione a delinquere?

Una parte importante dell’ordinanza riguarda i messaggi pubblicati da Siher sui social, che secondo la procura avrebbero incitato altre persone a commettere reati. La giudice ha però escluso che, almeno sulla base delle prove finora raccolte, quei contenuti possano configurare il reato di istigazione a delinquere, previsto dall’articolo 414 del codice penale. Perché il reato sussista, infatti, non basta utilizzare espressioni aggressive o manifestare posizioni politiche radicali: occorre che le parole siano concretamente idonee a spingere altre persone a commettere determinati reati, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale.

È il caso del messaggio pubblicato il 20 ottobre su Instagram, nel quale Siher scriveva: «Meloni dichiara guerra al futuro di questo Paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame». Secondo la giudice Landoni, si tratta di una critica politica dai toni particolarmente aspri, che tuttavia non contiene inviti a compiere specifiche azioni violente. Una conclusione che la giudice ha esteso anche ai comunicati diffusi su Telegram, nei quali il ricercatore promuoveva manifestazioni settimanali contro il governo, richiamandosi anche all’esperienza dei movimenti di protesta francesi.

Nel gruppo Telegram erano comparsi anche messaggi di altri utenti che auspicavano attacchi contro banche ed edifici pubblici, ma dagli elementi raccolti non risultava che Siher avesse incoraggiato quelle iniziative. Particolare attenzione è stata dedicata inoltre al manuale «Rivoluzione, istruzioni per l’uso», trovato sul computer dell’indagato e contenente, nella sua versione integrale, indicazioni su come affrontare gli scontri con le forze dell’ordine. La giudice ha però osservato che sul gruppo Telegram erano state pubblicate soltanto quattro pagine del manuale, prevalentemente dedicate all’organizzazione delle proteste e alla protezione dei manifestanti, senza le istruzioni più aggressive presenti nel documento completo. Anche considerando alcuni passaggi controversi, Landoni ha ritenuto che i contenuti effettivamente diffusi non costituiscano un concreto incitamento a commettere reati.

Le accuse di violenza organizzata e terrorismo

La procura aveva contestato a Siher anche il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, introdotto dal decreto-legge approvato dal governo lo scorso 20 ottobre 2026, entrato in vigore tre giorni dopo. L’articolo 420-bis del codice penale punisce, tra le altre condotte, chi organizza o promuove gruppi di almeno cinque persone destinati a utilizzare strumenti offensivi durante le manifestazioni, creando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e provocando danni alle cose. Per chi organizza questi gruppi, oppure incita alla commissione delle relative condotte violente, la pena prevista va da quattro a dodici anni di reclusione.

Secondo gli inquirenti, Siher avrebbe organizzato le proteste del 24 ottobre proprio con queste finalità, modificando all’ultimo momento i luoghi di ritrovo e cancellando alcune conversazioni per ostacolare i controlli della polizia. La giudice ha riconosciuto che quelle precauzioni erano effettivamente finalizzate a rendere più difficile l’intervento delle forze dell’ordine, ma ha escluso che vi fossero prove sufficienti per affermare che l’obiettivo fosse organizzare azioni violente. Nei comunicati esaminati, infatti, non comparivano indicazioni a utilizzare armi improprie, aggredire persone o danneggiare beni.

Infine, Landoni ha escluso anche la sussistenza della finalità di terrorismo, contestata dalla procura come aggravante dell’istigazione a delinquere. Il codice penale richiede infatti che le condotte, per la loro natura o il loro contesto, siano capaci di arrecare un grave danno a un Paese e siano dirette, tra l’altro, a intimidire la popolazione, costringere le autorità ad assumere determinate decisioni o destabilizzare le strutture fondamentali dello Stato. Secondo la giudice, gli elementi raccolti dimostravano piuttosto che Siher si fosse «limitato a promuovere una mobilitazione collettiva, “consapevole”, di protesta contro le attuali politiche governative, capace di coinvolgere il maggior numero di persone, con l’obiettivo di favorire, come da lui espressamente dichiarato, il formarsi di una coscienza collettiva». 

In ogni caso, è bene precisare che il ricercatore non era accusato di appartenere a un’organizzazione terroristica: la contestazione riguardava esclusivamente l’aggravante della finalità terroristica attribuita ai reati di istigazione a delinquere.

Scarcerazione non equivale ad assoluzione

Alla fine delle 37 pagine, la giudice Landoni ha respinto entrambe le richieste della procura. Il fermo non è stato convalidato perché mancavano elementi concreti per ritenere che Siher volesse fuggire; la custodia cautelare in carcere è stata invece negata perché, secondo la giudice, le prove raccolte non consentivano di riconoscere gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati.

Questo secondo passaggio è forse il più importante per comprendere la vicenda. L’ordinanza non si limita a considerare eccessiva la detenzione del ricercatore rispetto alla sua situazione personale, ma mette in discussione la stessa qualificazione penale dei comportamenti sui quali si fondavano le accuse della procura. Questa decisione non equivale comunque a un’assoluzione. Le indagini proseguiranno e i pubblici ministeri potranno raccogliere nuovi elementi, approfondire le circostanze emerse o anche impugnare il provvedimento nelle forme previste dalla legge. Siher rimane dunque indagato senza essere sottoposto alla misura cautelare richiesta. Che il governo consideri insufficienti gli strumenti disponibili per garantire la sicurezza durante le manifestazioni è una posizione politica sulla quale può legittimamente aprirsi un confronto. La responsabilità penale di un indagato, però, deve essere accertata attraverso le prove, secondo le regole previste dall’ordinamento.

Nel caso di Siher, la procura ha formulato accuse gravi, sostenendo che dietro l’organizzazione delle proteste ci fosse un progetto di violenza. La giudice ha esaminato quelle accuse e, sulla base degli elementi finora acquisiti, ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per mantenerlo privato della libertà: una conclusione che potrà essere contestata nelle sedi giudiziarie, ma che ha motivazioni molto più articolate di quanto lasci intendere nel video la presidente del Consiglio.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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