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Inneggiare ad Hamas è reato?

Secondo il leader di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, inneggiare all’organizzazione palestinese o agli attacchi del 7 ottobre sarebbe «assolutamente lecito», ma le cose non stanno sempre così
ANSA
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«Quindi? È vietato inneggiare a Hamas?». Il 26 ottobre, il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo ha posto questa domanda su X, rispondendo a un utente che accusava l’attivista Youssef Siher, coinvolto nelle indagini sui disordini avvenuti a Milano il 17 e 18 ottobre, di essere un sostenitore dell’organizzazione palestinese. Acerbo ha poi aggiunto: «Inneggiare al 7 ottobre non è un reato. C’è chi inneggia a Israele e chi inneggia a Hamas. In una democrazia è assolutamente lecito».

Le dichiarazioni hanno suscitato un acceso dibattito politico. Successivamente Acerbo ha precisato di non sostenere Hamas, rivendicando il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni.

Ma che cosa prevede l’ordinamento italiano? In breve, la Costituzione tutela la libertà di manifestare anche le idee più radicali e controverse. Tuttavia, questa libertà incontra alcuni limiti. In particolare, l’esaltazione pubblica di un’organizzazione che l’Unione europea considera come terroristica o dei delitti da essa commessi può costituire reato quando, per il contenuto delle dichiarazioni e il contesto in cui vengono rese, sia concretamente idonea a favorire la commissione di ulteriori delitti. Pertanto, inneggiare ad Hamas non è automaticamente un reato, ma non è nemmeno sempre lecito. 

Che cosa prevede il Codice penale

Prima di tutto bisogna distinguere tra l’istigazione a delinquere e l’apologia del delitto, puniti dall’articolo 414 del Codice penale. La Corte di cassazione, nel 1986, ha distinto le due condotte in base al modo in cui possono spingere a commettere delitti: nell’istigazione c’è una spinta diretta, mentre nell’apologia la spinta è indiretta, perché avviene attraverso l’esaltazione della condotta delittuosa.

In altre parole, l’istigazione si traduce nel sollecitare pubblicamente altre persone a commettere reati. L’apologia consiste invece nell’esaltare pubblicamente un delitto o chi lo ha commesso, proprio per la sua condotta delittuosa. Per entrambi i reati la legge dispone la reclusione da uno a cinque anni. Quando queste condotte riguardano delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena è aumentata della metà. Sono previsti aumenti anche quando il fatto viene commesso attraverso strumenti informatici o telematici, per esempio pubblicando contenuti sui social network.

Per rispondere alla domanda di Acerbo, bisogna considerare la fattispecie dell’apologia di delitto, e per chiarire quali espressioni possano rientrarvi occorre fare riferimento a una sentenza della Corte costituzionale.

Che cosa ha stabilito la Corte costituzionale

Con la sentenza n. 65 del 1970 la Corte Costituzionale ha chiarito quando l’esaltazione di un delitto costituisce apologia punibile e quando, invece, rientra nella libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione.

La Corte ha innanzitutto stabilito che questa libertà comprende anche il diritto di criticare una legge, sostenerne l’abrogazione o persino affermare che un comportamento considerato reato possa avere un significato morale o sociale positivo. Ha pure chiarito che esprimere un giudizio favorevole sulle ragioni che hanno spinto qualcuno a commettere un delitto non costituisce, di per sé, apologia.

Diverso, secondo la Corte, è il caso di chi esalta pubblicamente un delitto con modalità concretamente idonee a indurne la commissione da parte di altri. Non è necessario che qualcuno poi passi effettivamente all’azione: ciò che conta è che il pericolo di commissione di delitti sia concreto, e non soltanto presunto.

Inneggiare ad Hamas e inneggiare al 7 ottobre sono la stessa cosa?

Le due affermazioni di Acerbo richiedono una distinzione. Inneggiare ad Hamas, infatti, non costituisce automaticamente reato, anche se si tratta di un’organizzazione che l’Unione europea considera terroristica. Una dichiarazione favorevole all’organizzazione può avere significati diversi, dal sostegno alle sue posizioni politiche all’esaltazione delle sue azioni. Per stabilire se sia illecita occorre verificare che cosa sia stato detto e in quali circostanze.

Inneggiare agli attacchi del 7 ottobre 2023, invece, significa riferirsi a fatti specifici, durante i quali Hamas e altri gruppi armati palestinesi hanno compiuto gravi delitti, tra cui uccisioni di civili e sequestri di ostaggi. Esaltare gli atti efferati commessi durante quegli attacchi può costituire apologia di terrorismo quando, per le modalità con cui avviene, l’esaltazione sia concretamente idonea a indurre altri a commettere delitti analoghi.

In conclusione, Maurizio Acerbo ha ragione nel richiamare la libertà di manifestazione del pensiero, che tutela anche opinioni politiche radicali o controverse. Ma è troppo categorico sostenere che inneggiare ad Hamas o agli attacchi del 7 ottobre sarebbe «assolutamente lecito».

La rilevanza penale delle dichiarazioni dipende dal loro contenuto, dalle circostanze in cui vengono rese e dalla loro concreta capacità di favorire la commissione di delitti.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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