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Il Regno Unito potrebbe tornare in Unione europea?

Dopo la Brexit dovrebbe presentare una nuova domanda di adesione e negoziare da capo le condizioni del suo ingresso, dalle deroghe sull’euro a quelle su Schengen
ANSA
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Alla conferenza del Partito laburista di fine settembre, il primo ministro britannico Andy Burnham ha detto che il Regno Unito dovrebbe tornare a interrogarsi sulla propria «relazione di lungo periodo con i partner europei», riaprendo così la questione del possibile ritorno nell’Unione europea. Il giorno successivo, in un’intervista alla BBC, Burnham ha ribadito che il rientro in UE è una delle opzioni da valutare. Quanto a un nuovo referendum, ha detto che al momento «non sarebbe la cosa giusta da fare», ma non lo ha escluso per il futuro.

Ma che cosa dovrebbe fare per tornare in Unione europea? In breve, dovrebbe presentare una nuova domanda di adesione e non avrebbe diritto a recuperare le numerose eccezioni di cui godeva prima dell’uscita dall’UE.

L’ingresso nel 1973

Il Regno Unito entrò nella Comunità economica europea il 1° gennaio 1973, insieme a Irlanda e Danimarca. All’epoca l’Unione europea ancora non esisteva: sarebbe nata formalmente nel 1993, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Nel 1975, due anni dopo l’ingresso, i britannici votarono in un referendum sulla permanenza nella Comunità e scelsero di restare.

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha invece lasciato l’UE, dopo il referendum sulla Brexit del giugno 2016. Da allora è un Paese terzo, ma fino al 31 dicembre 2020 il diritto dell’UE ha continuato ad applicarsi in virtù del periodo transitorio.

Per tornare dovrebbe seguire la procedura prevista dall’articolo 49 del Trattato sull’Unione europea, secondo cui «ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione».

La nuova adesione

La procedura, che non sarebbe diversa rispetto a quella prevista per qualunque altro Paese che intenda entrare nell’Unione europea, si articola in diverse fasi. Innanzitutto, il Regno Unito dovrebbe presentare la domanda al Consiglio. La Commissione europea sarebbe chiamata a esprimere il proprio parere, valutando la situazione del Paese rispetto ai criteri di adesione (i cosiddetti criteri di Copenaghen) che il candidato deve soddisfare per diventare membro dell’Unione. Inoltre, sia l’accoglimento della candidatura sia l’apertura formale dei negoziati richiederebbero l’accordo di tutti gli Stati membri.

Nella fase iniziale del percorso negoziale, la Commissione svolge il cosiddetto screening: confronta, settore per settore, la situazione del Paese candidato con l’acquis europeo, cioè con l’insieme delle norme e degli obblighi che vincolano gli Stati membri, per individuare gli ambiti in cui è già allineato e quelli nei quali deve ancora intervenire.

Su questa base si svolgono poi i negoziati, nei quali viene verificato l’adeguamento all’acquis e possono essere concordati, in alcuni settori, tempi, condizioni particolari o periodi transitori. Durante il percorso, le istituzioni europee valutano progressivamente il rispetto dei requisiti per l’adesione.

Quando i negoziati sono conclusi in tutti gli ambiti e il candidato è considerato pronto a entrare nell’UE, le condizioni dell’ingresso confluiscono nel trattato di adesione. Il trattato deve essere approvato all’unanimità dal Consiglio, con il consenso del Parlamento europeo, e poi ratificato dal Paese candidato e da tutti gli Stati membri.

Il Regno Unito partirebbe da una situazione particolare. È stato membro dell’Unione per 47 anni e una parte consistente del suo ordinamento continua a derivare dal diritto europeo. Occorrerebbe però verificare se in alcuni settori, dopo la Brexit, le regole britanniche siano diventate divergenti da quelle dell’UE.

Le deroghe britanniche

Prima della Brexit, il Regno Unito aveva una posizione particolare all’interno dell’Unione europea: beneficiava di diverse deroghe e accordi specifici che gli consentivano, tra le altre cose, di non adottare l’euro e di restare fuori da una parte delle regole di Schengen e della cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Quando entrò nella Comunità economica europea nel 1973, non godeva però ancora di queste condizioni particolari, le ottenne in seguito.

Il rebate, un meccanismo che riduceva il contributo netto del Regno Unito al bilancio europeo, fu concordato dal Consiglio europeo di Fontainebleau nel 1984, dopo che il governo britannico aveva contestato lo squilibrio tra quanto il Paese versava e quanto riceveva in cambio. Il meccanismo restituiva al Regno Unito una parte consistente della differenza. L’esenzione dall’obbligo di adottare l’euro fu sancita invece dal Trattato di Maastricht, firmato nel 1992.

Un regime particolare fu poi definito anche per Schengen e per la cooperazione europea in materia di giustizia e affari interni. Con il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, il Regno Unito e l’Irlanda ottennero la possibilità di restare fuori da alcune di queste politiche o di parteciparvi selettivamente. Dato che queste eccezioni furono il risultato di negoziati successivi all’ingresso in UE, una nuova adesione non le farebbe rivivere automaticamente.

Potrebbe mantenere la sterlina?

Non è scontato che, se rientrasse in UE, il Regno Unito potrebbe mantenere la sterlina. Oggi, tra gli Stati dell’UE che non usano ancora l’euro, solo la Danimarca ha una deroga, prevista dai Trattati, che le consente di non adottarlo. Gli altri Stati – Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Ungheria e Svezia – invece non sono esentati dall’obbligo di farlo, ma non esiste una tempistica precisa per l’adesione all’eurozona.

Se il Regno Unito rientrasse senza ottenere una nuova deroga, si troverebbe quindi nella posizione di questi Paesi: potrebbe continuare a usare la sterlina, anche per molto tempo, ma avrebbe assunto in linea di principio l’obbligo di adottare l’euro. Una nuova esenzione permanente sarebbe possibile soltanto se fosse negoziata nel trattato di adesione e accettata dagli altri Stati membri.

E Schengen?

Anche nel caso di Schengen – cioè l’area di libera circolazione europea in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere – non tornerebbe automaticamente in vigore la situazione precedente. Prima della Brexit il Regno Unito faceva parte dell’UE, ma non dello spazio Schengen. Poteva quindi continuare a mantenere controlli alle proprie frontiere. Questo, però, non cancellava la libera circolazione prevista dal diritto dell’Unione: un cittadino italiano, per esempio, aveva il diritto di trasferirsi nel Regno Unito, pur dovendo attraversare un controllo di frontiera.

Oggi l’Irlanda non partecipa al sistema Schengen, pur prendendo parte a molte delle disposizioni in materia penale e di cooperazione di polizia. Questa posizione è legata anche alla Common Travel Area, un accordo di lunga data che consente ai cittadini britannici e irlandesi di muoversi liberamente e risiedere nei due Paesi, senza bisogno di visto o permesso di soggiorno.

Se il Regno Unito divenisse nuovamente membro dell’UE e aderisse integralmente a Schengen, e l’Irlanda continuasse a restarne fuori, il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord diventerebbe una frontiera esterna dello spazio Schengen. Sarebbe perciò necessario trovare una soluzione capace di conciliare i due regimi.

Le eccezioni sulla giustizia

Prima della Brexit il Regno Unito disponeva di un regime particolare in alcune materie di giustizia e affari interni, come asilo, immigrazione, cooperazione giudiziaria e polizia. In molte di queste materie non era automaticamente vincolato dalle misure dell’UE e poteva decidere se parteciparvi attraverso il cosiddetto opt-in.

Con una nuova adesione questo meccanismo non sarebbe automaticamente recuperato. Il Regno Unito potrebbe chiederlo durante il negoziato, così come potrebbe tentare di ottenere una nuova forma di correzione del proprio contributo al bilancio, analoga al rebate di cui godeva prima della Brexit. Lo ha confermato la Biblioteca della Camera dei Comuni, che ha sottolineato come, in caso di nuova domanda, il Regno Unito non avrebbe alcuna garanzia di riottenere gli opt-out e gli accordi speciali di cui beneficiava prima della Brexit.

Il tempo necessario

Non esiste nei Trattati una durata prestabilita per l’iter di adesione all’UE. La procedura può richiedere molti anni perché comprende diversi passaggi: parere della Commissione sulla domanda, attribuzione dello status di candidato, apertura dei negoziati, screening dell’acquis, apertura e chiusura delle diverse aree negoziali, trattato di adesione e ratifiche.

La situazione del Regno Unito, uscito dall’Unione in tempi relativamente recenti, potrebbe rendere più semplici alcune fasi della procedura. La durata dipenderebbe però anche dalle questioni più difficili da negoziare, a cominciare dalle deroghe eventualmente richieste dal governo britannico.

Un nuovo referendum?

Secondo le leggi attuali, per rientrare nell’Unione europea non sarebbe necessario un nuovo voto popolare, che non è imposto né dal diritto dell’UE né da quello britannico. In alcune ipotesi del passato invece il referendum era obbligatorio. L’European Union Act del 2011 aveva introdotto quello che veniva chiamato referendum lock, secondo cui determinate modifiche dei Trattati europei o decisioni capaci di trasferire ulteriori competenze o poteri dal Regno Unito all’UE non potevano essere approvate senza un referendum. Quella legge è stata però abrogata dall’European Union (Withdrawal) Act del 2018.

Un futuro governo potrebbe quindi negoziare l’adesione e chiedere al Parlamento di votare gli atti necessari senza essere obbligato dalla legge a indire prima un referendum. Tuttavia, secondo l’Institute for Government, ci sarebbe una pressione molto forte perché il rientro fosse sottoposto al voto popolare. L’istituto aggiunge che se a vincere fosse il fronte favorevole al rientro, la nuova appartenenza all’Unione sarebbe politicamente più stabile. Il punto è la differenza tra obbligo giuridico e scelta politica: dopo il voto per uscire dall’UE, un governo potrebbe ritenere politicamente necessario sottoporre agli elettori anche il percorso inverso.

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