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È lecito bloccare le strade come stanno facendo i camionisti?

Il ministro Lollobrigida ha criticato le proteste contro il caro gasolio nel Sud Italia. Abbiamo verificato che cosa prevede la legge e quando fermare i camion diventa un reato
ANSA
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«Manifestare è lecito e degno di rispetto… bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è un reato». Con queste parole, il 16 ottobre, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida è intervenuto sui social in merito alle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburante. Da giorni gli autotrasportatori nel Sud Italia stanno protestando contro il costo del gasolio, provocando disagi alla circolazione e difficoltà nella distribuzione delle merci. Le manifestazioni sono iniziate in Puglia e Calabria, e si sono poi allargate anche a Sicilia e Basilicata. Di fronte alle proteste, il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo con i rappresentanti del settore; al momento, però, le manifestazioni sono ancora in corso.
Il blocco stradale è effettivamente un reato e, durante le proteste, si sono verificati episodi nei quali la circolazione è stata impedita. Ma non tutte le iniziative degli autotrasportatori costituiscono blocchi stradali e non tutte le difficoltà negli approvvigionamenti dipendono da comportamenti illeciti. Per analizzare le parole del ministro bisogna, allora, esaminare i limiti che gli autotrasportatori devono rispettare quando protestano.

Sciopero, fermo e manifestazione

Le proteste degli autotrasportatori vengono spesso definite “scioperi”, ma dal punto di vista giuridico occorre distinguere diverse situazioni. 

Il diritto di sciopero, garantito dall’articolo 40 della Costituzione, tutela l’astensione collettiva dal lavoro, per lo più dei lavoratori dipendenti, volta a sostenere rivendicazioni di vario tipo. Diverso è il caso delle imprese di autotrasporto e dei camionisti che lavorano in proprio. Quando decidono collettivamente di non far circolare i propri mezzi, attuano una forma di protesta chiamata “fermo dell’autotrasporto”, disciplinata da uno specifico Codice di autoregolamentazione del 2001, che ne regola condizioni e modalità. A questi si aggiunge poi il diritto di manifestare, tutelato dall’articolo 17 della Costituzione, che riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Una manifestazione può infatti svolgersi anche senza interrompere l’attività lavorativa e può accompagnarsi a uno sciopero o a un fermo dei mezzi.

Le regole per il fermo dell’autotrasporto

Il Codice di autoregolamentazione del 2001 stabilisce alcune condizioni per il fermo del settore dell’autotrasporto. Ad esempio, per le iniziative territoriali prevede un preavviso di almeno 15 giorni e una durata massima di cinque giorni. Inoltre, stabilisce i periodi dell’anno in cui il fermo non può essere effettuato.

Secondo il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i fermi proclamati in Sicilia e Calabria dal 16 al 20 ottobre rispettano, quanto al preavviso temporale e alla durata, i limiti previsti dal Codice per le iniziative territoriali. Questo non basta, però, ad accertare la piena regolarità delle proteste, che dipende dall’applicabilità e dal rispetto delle altre prescrizioni, a cominciare da quelle sulle prestazioni indispensabili.

La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali tutela infatti anche l’approvvigionamento di prodotti energetici e beni di prima necessità, e il Codice di autoregolamentazione del 2001 prevede l’obbligo di assicurare il trasporto di alcuni beni anche durante le proteste. Tra questi rientrano i prodotti destinati a ospedali, farmacie e scuole, la distribuzione del latte a giorni alterni e una parte dei rifornimenti di carburante. In quest’ultimo caso, il Codice prevede che sia garantito almeno il 50 per cento del trasporto verso la rete di pubblico approvvigionamento.

In altre parole, gli autotrasportatori possono decidere di non far circolare i propri mezzi, anche se ciò provoca ritardi nelle consegne e difficoltà nei rifornimenti. Devono però rispettare le regole previste e garantire i trasporti indispensabili.

La situazione cambia quando la protesta non si limita al fermo dei propri mezzi, ma impedisce o ostacola la circolazione degli altri veicoli.

Quando il blocco stradale costituisce un reato

Il Codice del 2001 stabilisce che il fermo dell’autotrasporto non deve prevedere blocchi stradali e, dunque, non deve impedire agli altri di circolare. Ma quando si verifica quindi un blocco stradale? 

Secondo il decreto legislativo del 1948 sulla libera circolazione – poi modificato dal decreto “Sicurezza” del 2018, quando era in carica il primo governo Conte – viene punito con la reclusione da uno a sei anni chi colloca oggetti sulla strada o la ostruisce allo scopo di impedire o ostacolare la circolazione. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, oppure con violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. Il reato può configurarsi anche quando la circolazione viene soltanto ostacolata, senza essere completamente impedita. È il caso, per esempio, di chi colloca volontariamente un camion sulla carreggiata per rallentare il traffico.

Proprio sulla questione dei blocchi stradali, nel 2025 è intervenuto il governo Meloni, con un nuovo decreto “Sicurezza” che ha trasformato in reato anche il blocco della circolazione realizzato con il proprio corpo, precedentemente punito con una sanzione amministrativa. In questo caso, la pena è la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, mentre se il fatto è commesso da più persone riunite, la reclusione va da sei mesi a due anni.

Che cosa è successo durante le proteste

Durante le manifestazioni di questi giorni si sono verificate situazioni differenti.

In Puglia, dove hanno manifestato sia agricoltori sia autotrasportatori, sono stati segnalati anche episodi di violenza. Il 14 ottobre, però, la Prefettura di Foggia ha precisato che in quel momento si registravano rallentamenti, ma non blocchi alla circolazione, e che veniva garantito il passaggio prioritario delle merci deperibili e dei trasporti urgenti. In Calabria, il 16 ottobre, alcuni presìdi non hanno impedito il traffico. Nello stesso giorno, però, a Vibo Valentia autotrasportatori e agricoltori hanno bloccato per circa due ore la strada che conduce allo svincolo dell’autostrada A2. La circolazione è ripresa dopo l’intervento del questore, che ha invitato i manifestanti a parcheggiare i mezzi ai lati della carreggiata. In Sicilia molti autotrasportatori hanno scelto di lasciare i camion fermi nei piazzali, ma a Gela è stato segnalato anche un blocco stradale che ha provocato code e disagi, successivamente rimosso.

Le cronache documentano, dunque, episodi nei quali la circolazione è stata effettivamente impedita, accanto a iniziative nelle quali gli autotrasportatori si sono limitati a non far circolare i propri mezzi. Per stabilire se nei singoli casi sia stato commesso un reato occorre comunque accertare le condotte e le responsabilità delle persone coinvolte. 

C’è poi un altro aspetto da considerare. Nel suo intervento sui social, Lollobrigida ha richiamato anche i danni economici provocati dalla mancata distribuzione delle merci. «Molti prodotti presenti sui camion, fermati contro la volontà di chi li conduce, saranno inutilizzabili, arrecando un danno economico alle imprese, ai lavoratori del settore e ai cittadini tutti», ha scritto il ministro. Questi danni, però, non dimostrano di per sé che sia stato commesso un reato: possono derivare anche da un fermo dell’autotrasporto svolto nel rispetto delle regole.

In conclusione

Insomma, le parole del ministro dell’Agricoltura richiamano un divieto previsto dalla legge e le cronache confermano che, durante le proteste, si sono verificati episodi di blocco stradale.

Le difficoltà nella distribuzione delle merci, però, non dipendono per forza da comportamenti illeciti. Gli autotrasportatori possono non far circolare i propri mezzi anche se ciò provoca ritardi nelle consegne e difficoltà nei rifornimenti, purché osservino le regole sul preavviso, sulla durata e sulle prestazioni indispensabili. Devono inoltre rispettare il divieto di blocco stradale. La distinzione è tra fermare i propri camion e impedire oppure ostacolare il transito degli altri mezzi. La prima condotta può essere lecita, mentre la seconda, quando avviene con le modalità vietate dalla legge, può costituire reato.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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