Che cosa succede ora dopo la sentenza sul caso Regeni

La sentenza non è definitiva e ottenere la consegna dei tre agenti dall’Egitto sarà molto difficile
ANSA
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Il 28 settembre la Corte d’assise di Roma ha condannato a dieci anni tre appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani per il sequestro del ricercatore italiano Giulio Regeni, ritrovato senza vita al Cairo nel febbraio 2016. La sentenza fa nascere però una domanda spontanea: che cosa può fare il governo italiano a fronte di queste condanne?

Per ora, sul piano dell’esecuzione della pena, molto poco. La sentenza è soltanto di primo grado, il processo si è svolto in assenza degli imputati e non risulta che nei loro confronti sia stata disposta una misura cautelare. L’Italia non può quindi chiedere subito all’Egitto di consegnare i tre funzionari perché scontino la pena.

C’è però già un effetto immediato della sentenza. La Corte ha riconosciuto alle parti civili una provvisionale, cioè una somma che i condannati devono versare subito come anticipo sul risarcimento complessivo. Anche su questo punto, però, l’esecuzione può essere problematica. Vediamo perché.

Una sentenza non definitiva

I colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, funzionari degli apparati di sicurezza egiziani, sono stati condannati a dieci anni per il sequestro di Regeni. Il generale Tariq Sabir è stato invece assolto. La Corte ha inoltre disposto pene accessorie e condannato i tre al risarcimento delle parti civili, tra cui la Presidenza del Consiglio.

Una condanna di primo grado non è ancora definitiva e, quindi, la pena detentiva non può essere eseguita. In alternativa, servirebbe un provvedimento restrittivo, come una misura cautelare. Ma, secondo le fonti disponibili, non risulta che i giudici ne abbiano disposta una. Dunque, il governo non può per ora chiedere all’Egitto di far scontare ai tre i dieci anni stabiliti dalla Corte d’assise.

Se si arriverà a una condanna definitiva, si porrà però il problema di come eseguirla, perché i tre si trovano all’estero. Le autorità italiane non possono arrestare un condannato sul territorio di un altro Stato: per ottenerne la consegna devono ricorrere agli strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale, a partire dall’estradizione.

L’estradizione è disciplinata, per la legge italiana, dall’articolo 720 del codice di procedura penale. La norma attribuisce al ministro della Giustizia il potere di chiedere a uno Stato straniero la consegna di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. Il ministro può inoltre disporne le ricerche all’estero e chiederne l’arresto provvisorio.

Il processo intanto proseguirà perché i difensori dei tre condannati hanno già annunciato l’intenzione di ricorrere in appello. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni e la procura valuterà, dopo averle lette, se impugnare l’assoluzione di Sabir e il mancato riconoscimento dell’omicidio.

L’Egitto non estrada i propri cittadini

Se le condanne diventeranno definitive, sorgerà un altro problema, quello della consegna dei tre funzionari.

Tra Italia ed Egitto non risulta in vigore un trattato bilaterale di estradizione. Tra i due Paesi esiste invece un accordo sul trasferimento delle persone condannate, firmato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2013. Ma è un istituto diverso e consente, a determinate condizioni, che una persona già detenuta nello Stato che l’ha condannata sconti la pena nel proprio Paese. Non permette quindi all’Italia di ottenere dall’Egitto la consegna dei tre funzionari che si trovano lì. 

Comunque, l’assenza di un trattato non impedirebbe in assoluto all’Italia di presentare una richiesta di estradizione. Il problema è che l’Egitto non estrada i propri cittadini. Secondo quanto afferma un rapporto di Euromed Justice, programma di cooperazione giudiziaria euro-mediterranea, dall’articolo 62 della Costituzione egiziana deriva il divieto di estradare i cittadini egiziani. Lo ribadisce un documento delle Nazioni Unite sull’ordinamento egiziano secondo cui «l’Egitto non estrada i cittadini egiziani». E la regola è applicata anche nella pratica: una valutazione internazionale relativa agli anni dal 2015 al 2019 ha esaminato 265 richieste di estradizione, 261 riguardanti cittadini egiziani e quattro stranieri. I quattro stranieri furono consegnati, mentre nessuno dei cittadini egiziani fu estradato.

La mancata collaborazione egiziana

La cooperazione egiziana ha rappresentato per anni uno dei principali ostacoli nelle indagini e nel processo sul caso Regeni. Il problema si era già posto per la stessa possibilità di celebrare il processo. Le autorità italiane non erano riuscite a notificare agli imputati la citazione in giudizio perché l’Egitto non aveva comunicato i loro indirizzi. Non era quindi possibile dimostrare che i quattro ne fossero stati messi a conoscenza. Secondo le regole ordinarie sul processo in assenza, questo impediva di andare avanti e nel 2022 il processo era stato infatti sospeso.

Decisivo è stato allora l’intervento della Corte costituzionale, che con una sentenza del 2023 ha dichiarato illegittime le norme sul processo in assenza, nella parte in cui non consentivano di procedere per i reati di tortura quando fosse proprio la mancata assistenza dello Stato di appartenenza degli imputati a impedire di provare che questi fossero stati informati del processo. Nel caso Regeni, infatti, il rifiuto delle autorità egiziane di comunicare i recapiti dei quattro funzionari rischiava di rendere impossibile celebrare il processo. La Corte Costituzionale ha fondato la decisione anche sulla particolare gravità del reato di tortura e sul diritto della vittima a ottenere un accertamento giudiziario. Ha inoltre sottolineato che, secondo la Convenzione ONU contro la tortura, assume rilievo la qualità pubblica dell’autore: nel caso Regeni gli imputati erano funzionari dello Stato egiziano, e proprio il «vincolo che lega l’apparato pubblico ai propri funzionari» dava una speciale rilevanza alla mancata collaborazione dell’Egitto. 

La mancata collaborazione egiziana ha continuato a produrre effetti anche durante il processo. Quest’anno infatti la Corte Costituzionale è intervenuta di nuovo, questa volta sulle garanzie della difesa: poiché gli imputati non erano reperibili e non potevano incaricare personalmente i propri consulenti tecnici, ha stabilito che, in questa situazione eccezionale, le relative spese dovessero essere anticipate dallo Stato italiano, salva la possibilità di recuperarle qualora gli imputati diventassero reperibili. 

La giustizia italiana è riuscita quindi a celebrare il processo superando gli effetti della mancata cooperazione dell’Egitto. Ma, se le condanne diventeranno definitive, il problema si riproporrà sul piano della loro esecuzione.

Il risarcimento

Nel caso della provvisionale, cioè della somma di denaro che il giudice ordina di pagare subito a favore della parte danneggiata come anticipo sul risarcimento totale, non occorre aspettare che la sentenza diventi definitiva. La Corte ha riconosciuto alle parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva, per un totale di 650 mila euro. Di questi, 200 mila spettano a ciascuno dei genitori di Regeni, 100 mila alla sorella e 150 mila euro alla Presidenza del Consiglio, che si era costituita parte civile e aveva chiesto ai quattro imputati due milioni di euro di risarcimento.

La provvisionale in teoria può essere riscossa subito, ma se i tre condannati hanno beni soltanto in Egitto, la decisione non può essere eseguita direttamente dalle autorità italiane. Tra Italia ed Egitto esiste una convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, entrata in vigore nel 1981. La provvisionale stabilita con una sentenza di primo grado non può quindi essere fatta valere in Egitto attraverso questa convenzione. Al di là di questo, considerata l’immediata esecutività della provvisionale, nulla impedirebbe alle autorità egiziane di collaborare con quelle italiane e adoperarsi perché i tre condannati paghino le somme dovute alle parti civili.

Più complessa è la questione se dei danni possa essere chiamato a rispondere anche lo Stato egiziano, dal momento che i condannati erano funzionari della National Security Agency e le condotte contestate sarebbero state commesse in tale qualità. Nel diritto internazionale, le condotte degli organi dello Stato sono attribuite allo Stato stesso. Tuttavia, qualora dinanzi ai giudici italiani fosse instaurato un autonomo giudizio civile per ottenere un risarcimento dall’Egitto, si porrebbe il problema dell’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione.

Qualche ora dopo la sentenza, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che «sono state condannate tre persone, non l’Egitto». Sul piano giuridico è vero che la Corte d’assise ha accertato la responsabilità penale dei tre agenti dei servizi di sicurezza egiziani, non quella dello Stato egiziano. Questo, però, non esclude il ruolo dell’Egitto nell’attuazione concreta della sentenza. Per ottenere il pagamento della provvisionale serve infatti la cooperazione delle autorità egiziane e, se le condanne diventeranno definitive, la stessa cooperazione sarà rilevante anche per tentare di dare esecuzione alle pene.

Gli strumenti diplomatici

Resta infine il piano politico-diplomatico. Il governo può sollecitare formalmente le autorità egiziane, convocare l’ambasciatore egiziano in Italia, richiamare per consultazioni quello italiano e porre il caso nei rapporti bilaterali e nelle sedi internazionali. Sono strumenti già utilizzati in passato.

Nell’aprile 2016, durante il governo Renzi, l’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni richiamò a Roma per consultazioni l’ambasciatore italiano al Cairo dopo gli sviluppi ritenuti insoddisfacenti delle indagini. Sotto il primo governo Conte invece, nel novembre 2018, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi convocò presso il proprio ministero l’ambasciatore egiziano per sollecitare concreti sviluppi investigativi.

Insomma, ad oggi non c’è ancora una pena definitiva da eseguire né – per quanto risulta – una misura cautelare che consenta di chiedere immediatamente la consegna dei tre agenti. C’è però già una provvisionale immediatamente esecutiva, la cui concreta riscossione, qualora i condannati abbiano beni soltanto in Egitto, dipenderà dalla possibilità di ottenere collaborazione dalle autorità egiziane. Se le condanne diventeranno definitive, ottenere la consegna dei tre funzionari dall’Egitto resterà comunque molto difficile, perché l’Egitto non estrada i propri cittadini. Anche per questo, accanto agli strumenti giudiziari, continueranno a contare quelli politici e diplomatici.

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