La legge di Bilancio rappresenta la conclusione del cosiddetto “ciclo di bilancio”, ossia il percorso con cui ogni anno l’Italia approva la programmazione del suo bilancio nazionale. I vari passaggi del ciclo di bilancio hanno scadenze precise, che però non sono sempre rispettate. In ogni caso, la legge di Bilancio deve essere inderogabilmente approvata entro il 31 dicembre, altrimenti si rischia di entrare nel cosiddetto “esercizio provvisorio” (vedi: Esercizio provvisorio).
Il disegno di legge di Bilancio è di iniziativa governativa, e quindi non è presentato da uno o più deputati o senatori, come accade per le leggi di iniziativa parlamentare. In altre parole, il disegno di legge di Bilancio viene scritto, approvato e trasmesso al Parlamento per il suo esame direttamente dal governo.
Questa legge stabilisce i margini di spesa per le varie attività dello Stato e quindi nella sua stesura sono di fatto coinvolti tutti i ministeri, o almeno quelli principali. Una volta approdato in Parlamento, il testo della legge di Bilancio viene affidato alla Commissione Bilancio della camera competente (a turno l’esame inizia alla Camera o al Senato), che la esamina in sede referente, con la possibilità di modificarla articolo per articolo. Una fase fondamentale nel processo di approvazione in Parlamento è la presentazione e l’esame degli emendamenti, ossia le proposte di modifica al testo che possono essere presentate dai singoli parlamentari, dalla commissione di competenza o dal governo. Generalmente, nel caso della legge di Bilancio vengono presentati molti emendamenti, a causa dell’importanza del testo e della quantità di contenuti. Per evitare di allungare eccessivamente i tempi dell’esame, a un certo punto il governo presenta in commissione o in assemblea un maxiemendamento che sostituisce del tutto o in parte il testo originario e pone la questione di fiducia. Di conseguenza, soltanto la prima camera riesce realmente a presentare emendamenti e avanzare proposte, mentre alla seconda approvazione il testo arriva “blindato”, ossia bloccato a causa della mancanza di tempo.
Questo meccanismo viene definito “monocameralismo di fatto”, perché solo una delle due camere ha di fatto potere di modificare il testo, mentre l’altra si limita spesso ad approvarlo; oppure “monocameralismo alternato”, perché la camera che inizia l’esame del disegno di legge di Bilancio, e che quindi ha la possibilità di modificarlo, cambia di anno in anno.
Il disegno di legge di Bilancio è di iniziativa governativa, e quindi non è presentato da uno o più deputati o senatori, come accade per le leggi di iniziativa parlamentare. In altre parole, il disegno di legge di Bilancio viene scritto, approvato e trasmesso al Parlamento per il suo esame direttamente dal governo.
Questa legge stabilisce i margini di spesa per le varie attività dello Stato e quindi nella sua stesura sono di fatto coinvolti tutti i ministeri, o almeno quelli principali. Una volta approdato in Parlamento, il testo della legge di Bilancio viene affidato alla Commissione Bilancio della camera competente (a turno l’esame inizia alla Camera o al Senato), che la esamina in sede referente, con la possibilità di modificarla articolo per articolo. Una fase fondamentale nel processo di approvazione in Parlamento è la presentazione e l’esame degli emendamenti, ossia le proposte di modifica al testo che possono essere presentate dai singoli parlamentari, dalla commissione di competenza o dal governo. Generalmente, nel caso della legge di Bilancio vengono presentati molti emendamenti, a causa dell’importanza del testo e della quantità di contenuti. Per evitare di allungare eccessivamente i tempi dell’esame, a un certo punto il governo presenta in commissione o in assemblea un maxiemendamento che sostituisce del tutto o in parte il testo originario e pone la questione di fiducia. Di conseguenza, soltanto la prima camera riesce realmente a presentare emendamenti e avanzare proposte, mentre alla seconda approvazione il testo arriva “blindato”, ossia bloccato a causa della mancanza di tempo.
Questo meccanismo viene definito “monocameralismo di fatto”, perché solo una delle due camere ha di fatto potere di modificare il testo, mentre l’altra si limita spesso ad approvarlo; oppure “monocameralismo alternato”, perché la camera che inizia l’esame del disegno di legge di Bilancio, e che quindi ha la possibilità di modificarlo, cambia di anno in anno.