Il 14 dicembre sono entrate in vigore alcune novità per rafforzare la presunzione di innocenza, il principio costituzionale secondo cui l’imputato in un processo «non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Per la Costituzione, se una persona viene indagata dalla magistratura e imputata con delle accuse, ma non è stata condannata con sentenza irrevocabile, deve essere comunque considerata innocente. E salvo esigenze cautelari, non deve finire in carcere.

Nel concreto, che cosa cambia adesso con le nuove norme contenute nel decreto-legislativo n.188 dell’8 novembre 2021?

È vietato indicare indagati e imputati come colpevoli

La prima importante novità riguarda (art. 2) il divieto per le autorità pubbliche, quando rilasciano dichiarazioni, di «indicare pubblicamente come colpevole» persone indagate o imputate, la cui colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile. Se questo divieto viene violato, sono possibili sanzioni per il colpevole, risarcimento del danno per chi lo ha subito e rettifica della dichiarazione resa dall’autorità pubblica.

Lo stesso divieto è poi stabilito (art. 4) anche in riferimento ai provvedimenti e agli atti della magistratura, con ovvie eccezioni, che riguardano i provvedimenti «volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato» o «gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza» della persona indagata o imputata.

Chi parla con i giornalisti?

Le nuove regole stabiliscono (art. 3) che il procuratore della Repubblica – il soggetto incaricato dalla legge di mantenere i rapporti con la stampa – potrà farlo «esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa». Se si opta per la conferenza stampa, bisogna motivarne la scelta con un atto.

La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita «solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico». In questi casi anche la polizia giudiziaria può dare le informazioni, ma deve essere autorizzata dal procuratore della Repubblica con atto motivato che spieghi le ragioni di pubblico interesse. Anche in questo caso l’indagato o imputato non deve comunque essere mai qualificato come colpevole e non va leso il principio di presunzione di innocenza.

Sull’attuazione di queste disposizioni vigilerà anche la Commissione europea, a cui ogni tre anni andranno inviati i dati relativi. Le regole che abbiamo appena visto hanno infatti un’origine comunitaria.

Perché sono state approvate le nuove regole

Il decreto-legislativo con le nuove norme sulla presunzione di innocenze ha recepito una direttiva (la n. 343 del 9 marzo 2016) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, che è intervenuta sul «rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

Ricordiamo che le direttive europee sono norme non immediatamente efficaci, salvo alcuni casi particolari, ma impongono agli Stati di raggiungere determinati obiettivi entro un tempo stabilito. In questo caso, il termine per recepire la direttiva europea era stato indicato nel 1° aprile 2018. Come mai si è arrivati così in ritardo alle nuove regole?

Già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva inserito una delega per l’attuazione di questa direttiva, ma all’epoca il governo aveva valutato che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell’Unione europea e dunque non era intervenuto.

Nel frattempo l’Ue non ha aperto procedure di infrazione contro l’Italia, ma a marzo 2021 la Commissione Ue ha comunque rilevato criticità sul recepimento di alcuni aspetti della direttiva (per esempio il divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza) e dunque il governo in carica ha deciso di tornare sull’argomento.

Il decreto-legislativo n. 188 dell’8 novembre è diventato operativo il 14 dicembre, in quanto i decreti-legislativi entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (cosa avvenuta il 29 novembre).

Pro e contro

Sulle nuove norme sulla presunzione di innocenza sono stati espressi molti pareri, sia positivi che negativi, da parte di magistrati, pubblici ministeri, politici e giornalisti.

In breve: i favorevoli hanno sottolineato che le nuove regole hanno l’obiettivo di contrastare il malcostume dei “processi mediatici”, che rischiano di rovinare la vita alle persone indagate o imputate, quando in base alla Costituzione sono ancora innocenti. I contrari hanno invece dato risalto al rischio che queste norme così severe su chi può dare informazioni ai giornalisti finiscano per favorire i canali di comunicazione irregolari, dando oltretutto un potere eccessivo ai procuratori nel decidere che cosa sia di interesse pubblico e che cosa no.

Solo in futuro sapremo se nelle pratica la norma avrà l’effetto di impedire le gogne mediatiche degli innocenti, o se invece finirà col rendere ancora più opaco e arbitrario il giornalismo giudiziario.