Con l’espressione “carcere duro” si fa generalmente riferimento a quanto previsto dall’articolo 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario. Questo articolo fu modificato nel 1992 per introdurre un regime detentivo speciale che riguardasse in particolare i detenuti per reati legati alla mafia. All’inizio la norma sul “carcere duro” fu introdotta solo in via temporanea, ma negli anni successivi fu prorogata e modificata varie volte, diventando poi parte stabile dell’ordinamento penitenziario.
In breve, i detenuti che sono sottoposti all’articolo 41-bis devono rispettare restrizioni più severe rispetto agli altri detenuti. Per esempio, un detenuto sotto il “carcere duro” deve stare da solo in una cella, isolato da tutti gli altri detenuti, e non ha la possibilità di accedere a spazi comuni. Al massimo si possono trascorrere due ore al giorno negli spazi all’aperto dell’istituto penitenziario (la cosiddetta “ora d’aria”). Esistono limitazioni anche per i colloqui: in persona ne è concesso solo uno al mese e solo con i familiari, senza la possibilità di passarsi oggetti, mentre per via telefonica si può fare al massimo una chiamata di dieci minuti al mese, registrata.
In breve, i detenuti che sono sottoposti all’articolo 41-bis devono rispettare restrizioni più severe rispetto agli altri detenuti. Per esempio, un detenuto sotto il “carcere duro” deve stare da solo in una cella, isolato da tutti gli altri detenuti, e non ha la possibilità di accedere a spazi comuni. Al massimo si possono trascorrere due ore al giorno negli spazi all’aperto dell’istituto penitenziario (la cosiddetta “ora d’aria”). Esistono limitazioni anche per i colloqui: in persona ne è concesso solo uno al mese e solo con i familiari, senza la possibilità di passarsi oggetti, mentre per via telefonica si può fare al massimo una chiamata di dieci minuti al mese, registrata.