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Semestre bianco

Il cosiddetto “semestre bianco” corrisponde agli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica ed è regolato dall’articolo 88 della Costituzione. In base a questo articolo, il presidente della Repubblica non può sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano «in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

La scelta di riservare questo particolare regime agli ultimi sei mesi del mandato di un presidente è nata nel 1947, durante i lavori dell’Assemblea costituente, su proposta del giurista e deputato del Partito comunista italiano Renzo Laconi. L’intento della proposta di Laconi era quello di evitare che il presidente della Repubblica, negli ultimi mesi del suo mandato, potesse sciogliere le camere attraverso elezioni anticipate e favorire così la formazione di un Parlamento meglio disposto verso una sua rielezione. Nell’Italia uscita dal ventennio fascista era insomma un ulteriore modo di evitare la concentrazione dei poteri in una sola carica, in questo caso la presidenza della Repubblica.

Nel 1991 l’articolo fu modificato con l’aggiunta della precisazione finale «salvo che essi (gli ultimi sei mesi del mandato, ndr) coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura», per evitare il cosiddetto “ingorgo istituzionale”. Nonostante sia stata messa in discussione anche negli ultimi anni, la disciplina del “semestre bianco” è rimasta invariata dopo le modifiche del 1991.
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