I consigli regionali sono piccoli “parlamenti” all’interno delle regioni, che ricoprono varie funzioni, tra cui quella di approvare le leggi regionali. Sono composti da un numero variabile di consiglieri, a seconda di quanto previsto dallo statuto di ciascuna regione. Per esempio, il consiglio regionale della Lombardia è composto da 80 membri, mentre i consiglieri regionali del Lazio sono 50.

Da un punto di vista pratico, oltre ad approvare le leggi regionali, i consigli regionali approvano i regolamenti, che servono ad attuare le leggi regionali oppure le leggi dello Stato. In più, i consigli possono presentare proposte di legge di carattere nazionale al Parlamento e la richiesta di indire referendum abrogativi e costituzionali. Una delle funzioni più importanti dei consiglio regionale è poi quella di approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio e il conto consuntivo, che stabiliscono come vengono spese le risorse della regione.

Nel corso degli ultimi anni, però, i poteri dei consigli regionali sono diminuiti di fronte a una sempre maggiore influenza dei presidenti e delle giunte regionali, che svolgono la funzione di governo. Dal 1999, dopo la riforma costituzionale che ha introdotto l’elezione diretta dei presidenti di regione, nelle regioni vige infatti il principio del “simul stabunt vel simul cadent” (in italiano “insieme staranno oppure insieme cadranno”): se un consiglio regionale decide di sfiduciare e far cadere il presidente, cade anche lo stesso consiglio regionale. Questo principio garantisce un ampio potere ai presidenti di regione, che prima della riforma erano invece scelti dai consigli stessi, e non direttamente dagli elettori, ed erano dunque facilmente sostituibili.