L’11 aprile il senatore di Forza Italia Lucio Malan, rispondendo su Instagram al post di un ragazzo di Forza Italia Giovani, ha scritto che nel disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, all’articolo 8, sono previsti fino a 4 anni di carcere per chi faccia parte di un’organizzazione, come ad esempio una chiesa, che si opponga «all’accreditamento delle associazioni Lgbt nelle scuole» (anche questo, secondo il senatore, previsto allo stesso articolo).

Abbiamo verificato e queste informazioni sono perlopiù sbagliate. L’articolo 8 prevede sì la “strategia anti-discriminazione” citata da Malan, ma non contiene nessun riferimento al carcere per i casi descritti dal senatore. Nel resto del provvedimento ci sono alcuni passaggi che creano qualche margine di incertezza, ad esempio nel caso in cui un’organizzazione promuova atti discriminatori fondati sull’orientamento sessuale, ma l’esempio fatto da Malan risulta comunque esagerato e fuorviante.

Vediamo i dettagli.

Che cosa prevede l’articolo 8

La proposta di legge Zan, dal nome del deputato Pd Alessandro Zan che ne è stato primo firmatario e relatore a Montecitorio, è stata approvata a inizio novembre dalla Camera ed è poi stata trasmessa al Senato. Come abbiamo spiegato di recente, l’esame del testo a Palazzo Madama ad oggi non è ancora iniziato, a causa di rinvii, intoppi tecnici e dell’opposizione della Lega.

L’articolo 8 del testo – menzionato da Malan – prevede che l’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di Palazzo Chigi, istituito da un decreto legislativo del 2003 per occuparsi di razzismo e disparità basate sull’origine etnica, elabori «con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere». Dunque il senatore forzista ha ragione quando cita l’articolo 8 in riferimento alla strategia anti-discriminazione, ma non sul rischio di carcere per chi vi si opponga.

L’articolo fornisce solo indicazioni sulla strategia, che dev’essere mirata a «l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media». Non ci sono altre informazioni, per cui è difficile definire con esattezza se la strategia abbia solo l’obiettivo di portare avanti delle indagini conoscitive o possa orientare nuove leggi sulla materia. Di fatto, quello che sembra di poter dire con certezza è che l’Ufficio dovrà capire cos’è necessario fare per evitare che si creino discriminazioni all’interno delle scuole, dei luoghi di lavoro e degli istituti penitenziari.

L’attività di sensibilizzazione dev’essere portata avanti, specifica l’articolo, sempre in un quadro di «consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere». Il senatore si riferisce probabilmente a questo passaggio quando parla di «accreditamento delle associazioni Lgbt». Ma di certo chi si opponesse a un dialogo con le associazioni anche per valutare misure «relative all’istruzione e all’educazione» non rischierebbe il carcere, come vedremo meglio a breve.

L’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di Palazzo Chigi avrebbe, se dovesse essere approvata la legge Zan, il compito di individuare «specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere».

Abbiamo visto l’articolo quasi per intero perché nel testo è evidente che non vi siano riferimenti alla possibilità di essere condannati a 4 anni di carcere e che si tratti invece solo di una norma sulla strategia anti-discriminazione, che nulla ha a che fare con il codice penale.

Si potrebbe ipotizzare, però, che il senatore Malan abbia solo sbagliato, nella prima parte della sua risposta, a citare il numero articolo e che si riferisca a una parte differente del provvedimento. Tuttavia, il testo non prevede in nessun passaggio «fino a 4 anni di carcere a chi anche solo faccia parte di una organizzazione – ad esempio una chiesa – che si opponga all’accreditamento delle associazioni Lgbt nelle scuole».

Quand’è previsto il carcere

In quale caso il ddl Zan parla di «4 anni di carcere»? Vediamo cosa dice il testo.

All’articolo 2 il provvedimento modifica l’articolo 604-bis del Codice penale che finora ha riguardato solo l’odio razziale. L’articolo 604-bis prevede oggi che possa essere punito con «la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

E poi ancora, specifica che «è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Con l’articolo 2 della legge Zan, la stessa pena fino a 4 anni può essere applicata anche a chi «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione violenta» per motivi «fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità», oltre a quelli già visti.

Le parole del senatore Malan delineano ipotesi ben più estreme di quelle descritte nella legge.

Il ddl Zan, modificando il Codice penale, punirebbe da un lato la violenza e «l’istigazione alla violenza o atti di provocazione violenta». Dall’altro sarebbe sanzionabile solo un’organizzazione che abbia fra i suoi obiettivi «l’incitamento alla discriminazione o alla violenza» per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’identità di genere e la disabilità. Tuttavia starebbe comunque al giudice valutare se l’attività di un’organizzazione possa incitare alla «discriminazione» e cosa rientri in questa definizione. In assenza di una definizione stringente di quali siano le discriminazioni in questione, rimane insomma un margine di incertezza. Ma, anche alla luce di questo, le parole di Malan sembrano comunque prive di fondamento.

Per evitare qualsiasi ambiguità, la maggioranza ha infatti introdotto nel testo della proposta di legge Zan una “clausola salva-idee”, ovvero l’articolo 4: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

Ricordiamo che invece l’istigazione, secondo la definizione contenuta nel dizionario giuridico del sito di settore Brocardi.it, «è la condotta consistente nell’indurre un soggetto ad un’azione delittuosa con consigli e incitamenti».

Perché si sia “punibili” non è dunque sufficiente, come dice il senatore Malan, che si «faccia parte di una organizzazione – ad esempio una chiesa – che si opponga all’accreditamento delle associazioni Lgbt nelle scuole».

Questa attività non avrebbe rilevanza penale, a meno che l’organizzazione in questione, persino una chiesa, non inciti apertamente alla discriminazione – ad esempio chiedendo di non ammettere nelle scuole studenti o docenti solo in quanto omosessuali – e non metta in atto azione violente o istighi, nel nome delle proprie convinzioni, a commettere dei reati. Anche in questo caso spetterebbe al giudice valutare se la gravità del reato richieda la pena massima di 4 anni di carcere. Un modo di esprimere le proprie opinioni ben distante da «opporsi all’accreditamento delle associazioni Lgbt nelle scuole».

Il verdetto

Il senatore di Forza Italia Lucio Malan ha sostenuto che nel disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, all’articolo 8, siano previsti fino a 4 anni di carcere per chi faccia parte di un’organizzazione, per esempio una chiesa, che si opponga «all’accreditamento delle associazioni Lgbt nelle scuole».

Abbiamo verificato e queste informazioni sono prevalentemente scorrette. L’articolo citato da Malan non prevede affatto ciò che dice il senatore e nemmeno il resto del provvedimento.

L’articolo 8 del testo prevede solo che l’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di Palazzo Chigi elabori «con cadenza triennale, una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere».

Nel resto del testo, l’ipotesi dei 4 anni di carcere citati da Malan è evocata (peraltro come pena massima) nei casi in cui, per motivi basati sull’identità di genere, l’orientamento sessuale e il sesso, un soggetto commetta atti violenti o istighi altri a commetterli.

Oppure per l’essere parte di un’organizzazione che abbia fra i suoi obiettivi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’identità di genere e la disabilità.

È vero che spetterebbe comunque a un giudice giudicare se l’attività di un’organizzazione inciti a dei veri e propri atti discriminatori e che cosa questo significhi. Dunque in via teorica alcune preoccupazioni non risultano del tutto infondate. Tuttavia, anche alla luce della clausola sulla libertà di opinione contenuta nel testo, l’affermazione di Malan risulta esagerata e priva di reale fondamento.

In conclusione, il senatore Malan merita un “Pinocchio andante”.