Il 26 novembre il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio ha scritto su Facebook che una nuova sentenza della Corte Europea obbliga l’Italia a pagare gli assegni sociali anche ai familiari dei migranti non residenti in Italia. Nel post, Bergesio ha pubblicato anche la foto di un barcone di migranti in mezzo al mare.

Abbiamo verificato e il senatore leghista riporta un’informazione corretta. Tuttavia, la foto che utilizza è fuorviante perché la vicenda di cui sta parlando Bergesio riguarda migranti con regolare permesso di soggiorno residenti in Italia da anni. Vediamo qual è il caso e che cosa prevede la decisione della Corte di giustizia europea.

Il caso e la sentenza della Corte europea

Il senatore Bergesio si riferisce alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla causa C-303/19 Inps contro VR. All’interno del verdetto si riassume l’intera vicenda legale.

VR è un cittadino pakistano regolarmente assunto in Italia, in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata (che si può ottenere solo dopo cinque anni di regolare soggiorno e avendo raggiunto determinate soglie di reddito) dal 2010. VR ha fatto causa all’Inps per avergli negato il pagamento degli assegni familiari dal 2011 al 2014, periodo in cui la moglie e i suoi cinque figli vivevano ancora nel Paese di origine, ossia il Pakistan.

L’Assegno per il nucleo familiare (Anf) è una prestazione economica erogata dall’Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori dipendenti o pensionati con figli. L’importo è proporzionale al reddito del beneficiario: più è basso il reddito annuo, più è alto l’importo degli assegni.

Come spiega l’Inps, però, «i lavoratori extracomunitari hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale».

A stabilirlo è nello specifico l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153 del 13 marzo 1988, secondo cui «non fanno parte del nucleo familiare (…) il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica». La distinzione non vale per i cittadini italiani, a cui viene riconosciuto l’assegno anche con moglie e figli residenti all’estero.

VR ha contestato il carattere discriminatorio di questa norma. Il Tribunale del lavoro di Brescia, in primo grado, ha dato ragione al migrante e ha condannato il datore di lavoro e l’Inps a versargli le somme corrispondenti agli anni 2011-2014.

Anche la Corte d’appello di Brescia, in secondo grado, ha respinto il ricorso dell’Inps contro la decisione del giudice del Tribunale di Brescia. L’Istituto previdenziale ha quindi fatto un nuovo ricorso, in terzo grado, alla Corte di Cassazione italiana.

La Corte di Cassazione, a quel punto, ha però sospeso il procedimento e ha deciso di sottoporlo alla Corte europea con un rinvio pregiudiziale per valutare se la normativa italiana al centro della controversia sia in conflitto con la direttiva europea 109/2003.

Questa direttiva, infatti, stabilisce che lo Stato membro Ue «dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea (…) alle persone che (…) sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata» e che «lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali» con lo scopo di «costituire un autentico strumento di integrazione sociale».

La stessa direttiva prevede poi all’articolo 11 (co. 1, lett. d) che il «soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale».

Proprio sulla base di questo articolo la Corte ha espresso il proprio verdetto il 25 novembre: la normativa italiana che riconosce l’assegno familiare per i figli residenti all’estero di un cittadino italiano ma non di un cittadino extracomunitario con il permesso di soggiorno è incompatibile con la direttiva n. 109 del 2003. La Corte di Cassazione dunque accoglierà questa interpretazione nella sua sentenza e di conseguenza l’Inps dovrà quindi versare al migrante pakistano gli assegni familiari negati dal 2011 al 2014.

Il verdetto

Il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio ha scritto che una nuova sentenza della Corte Europea ci obbliga a pagare gli assegni sociali anche ai familiari dei migranti non residenti in Italia.

Abbiamo verificato e Bergesio riporta un’informazione corretta. Tuttavia, la foto che utilizza nel post è fuorviante perché la vicenda a cui si riferisce non riguarda i migranti irregolari. Il verdetto della Corte di giustizia europea è arrivato il 25 novembre in risposta a un ricorso di un cittadino del Pakistan, indicato come VR. VR è regolarmente residente in Italia da molti anni, dal 2010 ha un permesso di soggiorno di lungo periodo (che si può ottenere solo dopo 5 anni minimo di regolare residenza) e ha fatto causa all’Inps per non avergli corrisposto gli assegni familiari per moglie e figli residenti in Pakistan dal 2011 al 2014.

Dopo due gradi di giudizio a favore di VR in Italia, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la normativa italiana in materia è discriminatoria nei confronti degli stranieri. Si pone infatti in contrasto con la direttiva europea 103 del 2003, secondo cui il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata deve godere delle stesse prestazioni sociali del cittadino italiano. Visto che è un diritto dei cittadini italiani, e comunitari, ricevere gli assegni sociali per i familiari anche se residenti all’estero, lo stesso deve valere per i cittadini extra-comunitari in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.

Il senatore Bergesio merita in ogni caso un “Vero”.