Alessandro Di Battista torna su uno dei temi recentemente più discussi dai nostri politici, il Regolamento di Dublino, oggetto di tanta polemica e “dita puntate” nel panorama politico nazionale.



Trattato, Convenzione, o Regolamento?



Prima di verificare che la cronologia presentata dall’esponente del Movimento 5 Stelle sia corretta, facciamo un po’ d’ordine per chiarire una volta per tutte la terminologia corretta.



Di Battista parla prima di trattato, poi di regolamento e poi di convenzione. Iniziamo affermando che non esiste un “trattato” di Dublino, ma piuttosto una Convenzione di Dublino, che risale al 1990, a cui si sono aggiunte due versioni di un regolamento, che risalgono rispettivamente al 2003 ed il 2013.



“Trattato” e “regolamento” non sono la stessa cosa. Come spiega la pagina web dell’Unione Europea, un trattato dell’Unione è un accordo vincolante tra i Paesi membri dell’Ue che definisce gli obiettivi dell’Unione, le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l’adozione delle decisioni e le relazioni tra l’Ue e i suoi Paesi membri. Conformemente ai trattati, le istituzioni europee possono adottare atti legislativi ai quali i Paesi membri devono dare attuazione. Uno di questi atti legislativi potrebbe essere, per esempio, una direttiva o un regolamento. Quest’ultimo è infatti un atto legislativo vincolante che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione.



La Convenzione di Dublino, che risale ai tempi in cui l’Unione Europea era ancora la “Comunità Europea“, è stata sostituita dal Regolamento di Dublino del 2003.



Cosa dice il testo del regolamento?



Il Regolamento di Dublino (anche chiamato Dublino II) si basa sul principio secondo cui un solo Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo. In termini generali, questo significa che, quando un richiedente asilo arriva in un territorio, l’onere della migrazione è sul Paese di primo ingresso.



Esistono pero eccezioni per cui, sebbene un solo Stato membro sia competente per la richiesta d’asilo, non è necessariamente detto che questo sia quello di primo ingresso. Secondo quanto stabilito nel Capo III del regolamento, il Paese di primo ingresso non è competente nei seguenti casi:



  1. se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l’esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore.

  2. Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.



Una volta accertato che il richiedente asilo non rientri in queste categorie, il Paese d’ingresso sarà quello competente per la pratica.



Inoltre, come confermato dal King’s Student Law Review, qualora il Paese di primo ingresso abbia dei problemi sistemici e strutturali nell’accogliere i richiedenti asilo – portando a possibili violazioni di diritti umani – sarà neessario cercare un altro Stato membro per portare avanti la richiesta.



Alla luce di tutto questo, Di Battista risulta leggermente superficiale nel riportare le condizioni del regolamento, visto che non cita le possibili eccezioni alla regola del “primo Paese d’ingresso”.



Chi l’ha approvato?



Come anticipato, il Regolamento di Dublino risale alla Convenzione di Dublino datata 15 giugno 1990. La Convenzione è entrata in vigore tre mesi dopo – come stabilito dall’articolo 22 comma 3 – il primo settembre 1990 (e non luglio, come affermato da Di Battista). Al governo c’era effettivamente Andreotti, al sesto mandato.



La seconda versione della convenzione – diventata quindi regolamento – risale al febbraio 2003, e fu firmata durante il governo Belusconi II, governo che si basava su una coalizione composta, tra gli altri, anche dalla Lega Nord (insieme a Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro, Nuovo Partito Socialista Italiano e Partito Repubblicano Italiano).



La terza versione, datata 26 giugno 2013, è stata approvata quando il Capo del governo italiano era proprio Enrico Letta.



Il Verdetto



Di Battista è approssimativo nel riportare la data dell’adozione della convenzione, ma soprattutto nella spiegazione dei contenuti del regolamento, che non sempre obbliga i richiedenti asilo a rimanere in Italia. Questa svista gli costa la promozione piena.