Il 5 giugno, il sottosegretario alle Infrastrutture e i Trasporti Michele Dell’Orco ha scritto sul Blog delle Stelle che grazie a una circolare del suo Ministero episodi come quelli avvenuti a Genova ad agosto 2018 con il crollo del Ponte Morandi – dove i mezzi di soccorso pare abbiano perso tempo prezioso al casello – «non si potranno più verificare».

D’ora in poi infatti e ambulanze e i veicoli adibiti al soccorso «non pagheranno più il pedaggio autostradale». Anche il leader della Lega Matteo Salvini si è intestato il merito di questo nuovo provvedimento, con un tweet del 6 giugno 2019.

Ma è stata davvero introdotta una novità? Come funzionava prima? Abbiamo verificato e qualcosa non torna.

Perché se ne parla

Il 31 ottobre 2018 Massimiliano Capitanio – deputato della Lega – in seguito ai terremoti che hanno negli anni colpito il centro Italia e al più recente crollo del Ponte Morandi, aveva richiesto un intervento da parte del governo sulle modalità con cui le concessionarie autostradali concedevano la libera circolazione ai veicoli di soccorso.

Capitanio aveva proposto «l’esenzione dai pedaggi autostradali per tutti i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e della protezione civile, nonché delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, qualora siano impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e siano provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti».

Dunque, con questa proposta, tutti i mezzi di soccorso e qualsiasi fosse la loro attività avrebbero potuto godere della libera circolazione sulle reti autostradali italiane.

Le normative precedenti

L’esenzione dal pagamento del casello in realtà non è una novità introdotta dal governo Conte.

Già un decreto del presidente della Repubblica del 1959 (art. 157) aveva previsto che i veicoli «di soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio» non dovevano pagare il pedaggio autostradale. Questa norma è stata poi abrogata nel 1992 con il nuovo codice della strada, che aveva garantito l’esenzione del pedaggio autostradale alle ambulanze targate Croce rossa italiana (Cri).

L’anno dopo, questo beneficio è stata poi esteso ai «veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno» rilasciato dal ministero dei Trasporti.

Specifichiamo che quando si parla di «esenzione» o di «mancato pagamento», si intende in realtà un effettivo pagamento dell’importo e il suo successivo rimborso.

Sembra dunque evidente che in passato le ambulanze e i mezzi di soccorso legati ad associazioni di volontariato avessero, per legge, già la possibilità di non pagare il pedaggio autostradale. Se per le ambulanze targate Cri tutto sembra filare liscio, la situazione si complica per i veicoli delle associazioni di volontariato.

Come hanno chiarito Anpas e Misericordie, due fra le più grandi organizzazioni di volontariato in Italia, ci sono degli step da seguire per ottenere, per esempio, il Telepass con il quale sono monitorate le spese e i relativi rimborsi. Con esso, le associazioni di volontariato registrano i propri transiti autostradali su un’apposita piattaforma web: il pedaggio viene poi rimborsato da Autostrade solo se il motivo del transito rientra fra i casi di “soccorso in emergenza”.

Il soccorso in emergenza e il trasporto non in emergenza

Nel corso degli anni sono sorte numerose polemiche che hanno riguardato soprattutto i mezzi di soccorso delle associazioni di volontariato. Il nodo della questione è la necessità di doversi trovare, per ottenere il rimborso, in una situazione di effettiva emergenza e dimostrarlo.

Già nel 1997, con una circolare il Ministero dei Lavori pubblici segnalava come arrivassero «con frequenza […] note di protesta da parte di associazioni di volontariato nei confronti delle società concessionarie di autostrade» che «non riconoscerebbero in alcuni casi il diritto alla esenzione dal pedaggio dei veicoli appartenenti alle stesse associazioni».

Nel settembre del 2014 è stata poi emanata una specifica circolare da parte del Mit, con oggetto “L’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in favore dei veicoli delle associazioni di volontariato”. In questa occasione era stato precisato come ci fossero delle condizioni da verificarsi affinché il transito gratuito dei mezzi di volontariato potesse avere luogo.

Si leggeva, infatti, che «l’esenzione in favore delle associazioni di volontariato opera esclusivamente per il soccorso e il trasporto in emergenza». Per i casi di trasporto pazienti non in emergenza, invece, le associazioni avrebbero potuto essere soggette al pagamento del pedaggio. Come riportato nella circolare, ciò era deciso perché «il trasporto dei malati in situazioni di non emergenza è un’attività che le associazioni di volontariato effettuano anche dietro il pagamento di una forma di corrispettivo economico (rimborso)» che comprende, nel caso, il costo dello stesso pedaggio.

Due visioni distinte

Ad agosto 2018 il presidente della Croce Bianca di Rapallo Fabio Mustorgi aveva espresso la propria opinione (qui il video) sulla situazione: «Con questa restrizione linguistica […], società Autostrade vorrebbe farci pagare sempre, tranne quando siamo forse in codice rosso».

D’altra parte Autostrade teme che le associazioni di volontariato abusino del sistema dei rimborsi, come ha sostenuto sia già successo in passato.

Per evitare illeciti, Autostrade – che ancora fornisce i dispositivi Telepass gratuitamente alle associazioni di volontariato che firmano la convenzione – utilizza la designata piattaforma web: se i dati dei transiti autostradali qualificano il veicolo per viaggi a titolo gratuito, Autostrade effettua lo storno del pagamento dei pedaggi.

Che cosa è cambiato con la nuova circolare?

La circolare diffusa dal Mit il 3 giugno 2019 ha ampliato (e chiarito) la platea dei beneficiari che rientrano nel «concetto di soccorso di emergenza» e che possono quindi transitare gratuitamente sulla rete autostradale italiana.

Si legge infatti che, nel «concetto di soccorso di emergenza» si devono intendere come compresi anche i seguenti casi: servizi 118; trasporto organi; trasporto sangue in condizioni di emergenza; trasporto sanitario assistito con personale volontario che ha avuto una adeguata formazione; trasporto neonatale e pediatrico; trasporto oncologico; trasporto di pazienti con dialisi che necessitano di un adeguato mezzo con documentazione che lo attesti; trasporto di pazienti inter-ospedaliero; trasporto di disabili».

Viene poi specificato che rientra nel servizio offerto sia il viaggio di andata che quello di ritorno: Autostrade è quindi obbligata a risarcire entrambi i percorsi.

In conclusione

Non è vero dunque che grazie al nuovo governo le ambulanze e i mezzi di soccorso potranno da oggi circolare gratuitamente in autostrada.

Le ambulanze targate Cri beneficiano di questa possibilità dal 1992. I mezzi di soccorso delle diverse associazioni di volontariato hanno invece la possibilità di stipulare delle convenzioni con Autostrade che garantiscono loro la libera circolazione in tutte le situazioni di effettiva emergenza.

Il merito della circolare condivisa dal Mit lo scorso 3 giugno è quello di aver compreso all’interno del «concetto di soccorso di emergenza» anche delle categorie prima escluse come, ad esempio, il trasporto di organi, il trasporto oncologico, quello neonatale e pediatrico.